
La Regione Campania, che non ha una normativa a tutela delle minoranze Rom, Sinte e Camminanti, sopperisce a questa mancanza con due proposte di legge che saranno confrontate ed integrate dalle associazioni del territorio in un percorso di democrazia partecipativa che mette in primo piano i soggetti interessati. Le proposte di legge sono state presentate il 19 giugno, presso la sede del Consiglio Regionale della Campania, da Luisa Bossa (Ds), presidente della Commissione regionale Istruzione, Cultura e Politiche sociali e da Antonella Cammardella (Prc) componente della Commissione. ?Ci siamo recati in visita presso un campo nomade della Campania ? ha spiegato Bossa ? e siamo stati profondamente colpiti dalle condizioni di vita di estremo degrado in cui sono costrette queste popolazioni. La Regione Campania è una delle poche in Italia che non ha una legge che disciplina l?accoglienza delle popolazioni nomadi, una lacuna che con questa proposta di legge tentiamo di colmare al fine di garantire a queste popolazioni una condizione dignitosa?.
Le proposte, iscritte a registro col numero 168 (Bossa) e col numero 171 (Cammardella), saranno portate in VI Commissione entro la settimana prossima. Il percorso legislativo prevede l?audizione ufficiale di tutte le associazioni e soggetti interessati fino ad elaborare un testo unico di sintesi.
La proposta di una legge regionale specifica per il popolo rom, sinti e camminante nasce dall’esigenza sempre più avvertita di uno strumento condiviso di pianificazione degli interventi per l’accoglienza e l’integrazione nella società campana di questa minoranza da sempre oppressa e perseguitata per motivi razziali e ancora non riconosciuta giuridicamente dallo stato italiano.
E? opportuno segnalare che a livello europeo è in vigore la Convenzione Europea di Stabilimento, stipulata a Parigi nel dicembre 1955 e ratificata in Italia con legge 23 febbraio 1961 n.277, che prevede la concessione del soggiorno illimitato e della cittadinanza per le persone che dimostrino di essere sul territorio per molti anni, di essere radicate e di non avere legami in atto con altri paesi.
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio d?Europa individuano precise tipologie di interventi a favore delle popolazioni rom e sinti al fine di salvaguardarne l?identità etnica e culturale e facilitarne l?inserimento nella comunità regionale di riferimento: a partire dalla Risoluzione 125 del 1981, in particolare con la Convenzione quadro sulle minoranze nazionali del 1995, la raccomandazione n. 1557 del 2002 e la risoluzione del 28 aprile 2005.
Ma la minoranza Rom continua a non essere riconosciuta dallo stato italiano. Nel corso della XIV legislatura sono stati depositati cinque progetti di legge per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni Rom e Sinti, tuttavia al momento, per queste minoranze manca una specifica legge di tutela. Pertanto l?unica normativa di riferimento risulta essere quella riguardante gli stranieri non comunitari.
C?è un debito di memoria e di attenzione verso il genocidio di questo popolo che neppure il processo di Norimberga contro i crimini nazisti ha concorso a ridurre, perché nella sentenza di quello storico processo, un solo piccolo e superficiale capitolo è dedicato allo sterminio di sinti e rom. In realtà, la persecuzione nazista di questo popolo in Europa registra più di un precedente storico. Basta ricordare che nel 1498 la Dieta di Augusta stabilì l?impunità per chiunque arrecasse danni a sinti e rom, ?Wer zigeuner schadight, frewelt nicht? (chi danneggia gli zingari non commette reato), o che nel 1558 la Serenissima Repubblica di Venezia stabilì che chi consegnava alle autorità uno zingaro riceveva 10 ducati e che gli eventuali uccisori di zingari ?non abbiano a incorrere in alcuna pena?. Il dopoguerra se ha segnato la fine delle persecuzioni, non ha certo posto fine alle discriminazioni nei confronti di sinti e rom. Infatti, fino al 1961 non si è prodotto il riconoscimento dei risarcimenti per le persecuzioni razziali patite ed ancora nel 1994 il Parlamento Europeo invitava il Governo Tedesco ad avviare azioni risarcitorie nei loro confronti.
Oggi gli zingari sono stati riconosciuti dall?ONU, dove hanno un loro rappresentante, ed i loro diritti sono anche sanciti dalle risoluzioni nr. 463 del 1969 e nr. 12 del 1975 del Consiglio d?Europa di Strasburgo. Appare opportuno segnalare che una sezione del rapporto del Commissario Europeo per i diritti Umani del giugno 2005 è dedicata alla comunità Rom in Italia. In essa si fa riferimento alla legge ?sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche? del 1999 adottata in attuazione dell?art.6 della Costituzione ed al fatto che i Rom ?sono stati esclusi dai vantaggi di tale legge, per il fatto che questo gruppo non è legato ad un territorio determinato?.
Una comunità composta da circa 120.000 persone, concentrate essenzialmente nel centro e nel sud del paese. Alcune stime individuano tra i 60.000 ed i 90.000 Rom italiani e tra i 45.000 ed i 70.000 i Rom stranieri (nati al di fuori dell?Italia o in Italia da genitori non italiani ed originari prevalentemente dei Balcani).
Alla luce di quanto premesso, la presente iniziativa legislativa si propone, nell?ambito della competenza regionale, di stabilire norme certe per la salvaguardia della identità dei popoli nomadi,
di favorire la comunicazione tra culture diverse, garantire il diritto al nomadismo, alla sosta ed alla stanzialità agevolando la fruizione e l?accesso ai servizi socio- sanitari, educativi e culturali.
Le difficilissime condizioni socio-abitative dei Rom oggi in Campania e in Italia, dovute alla ghettizzazione, alla marginalizzazione sociale e alla discriminazione sono da ascrivere senza dubbio anche alla mancanza di una seria politica di accoglienza, che potrebbe contribuire a prevenire la devianza sociale e l’isolamento e anzi a favorire l’integrazione abitativa, lavorativa, scolastica, socio-sanitaria e culturale.
_________Regione Campania_________ VIII LEGISLATURA___
Proposta di Legge Regionale n.168
?INTERVENTI A TUTELA DELLE MINORANZE NOMADI?
Ad iniziativa del Consigliere Luisa Bossa, Ds.
Registro Generale n. 168
Premessa
Nel quadro della normativa europea, numerosi e reiterati sono i provvedimenti sia espressamente riferiti alla popolazione Rom e Sinti che riguardanti indirettamente tale minoranza, specie in materia di discriminazione.
Consiglio d?Europa ? raccomandazioni e risoluzioni ?
- Risoluzione 125 del 1981, ?sul ruolo e la responsabilità delle collettività locali e regionali di fronte ai problemi culturali e sociali delle popolazioni di origine nomade?;
- Risoluzione 249 del 1993, ?gli zingari in Europa: ruolo e responsabilità delle autorità locali e regionali?;
Assemblea Consultiva del Consiglio d?Europa ?
- Raccomandazione 563 del 1969, relativa alla ?situazione degli zingari e altri nomadi in tutta
Europa?, che invita a fornire non solo terreni attrezzati per i nomadi, ma anche insediamenti stabili per chi li richiedesse.
Comitato dei Ministri del Consiglio d?Europa ?
– Convenzione quadro per la protezione delle minoranze del 1994, entrata in vigore in Italia il 1° marzo 1998.
Assemblea parlamentare del Consiglio d?Europa ?
- Raccomandazione 1203 del 1993, sulla tutela delle minoranze nomadi in Europa, che riconosce come la loro lingua, musica e artigianato siano parte del quadro delle diversità culturali che compongono l?Europa.
Consiglio dell?Unione Europea ?
- Direttiva 2000/43 del 29 giugno,?che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall?origine etnica?;
- Direttiva 2000/78 del 27 novembre, ?che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni del lavoro?;
- Decisione 2000/750 del 2000, ?che istituisce un programma d?azione comunitario per combattere le discriminazioni?.
E? opportuno segnalare che a livello europeo è in vigore la Convenzione Europea di Stabilimento, stipulata a Parigi nel dicembre 1955 e ratificata in Italia con legge 23 febbraio 1961 n.277, che prevede la concessione del soggiorno illimitato e della cittadinanza per le persone che dimostrino di essere sul territorio per molti anni, di essere radicate e di non avere legami in atto con altri paesi.
In Italia, nessuno dei numerosi progetti di legge presentati al Parlamento dal 1948 è mai stato approvato. Nel corso della XIV legislatura sono stati depositati cinque progetti di legge per il riconoscimento e la tutela delle popolazioni Rom e Sinti, tuttavia al momento, per queste minoranze manca una specifica legge di tutela. Pertanto l?unica normativa di riferimento risulta essere quella riguardante gli stranieri non comunitari.
Sul versante legislativo regionale, invece, si registra un significativo sforzo di ottemperanza alle numerose sollecitazioni contenute nella normativa comunitaria in tema di tutela delle minoranze Rom e Sinti.
Risultano essere, infatti, undici le Regioni che, a far data dagli anni ottanta, hanno adottato una legge relativa alle popolazioni nomadi. Esse sono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto; cui deve aggiungersi la Provincia Autonoma di Trento.
Le normative citate individuano precise tipologie di interventi a favore delle popolazioni rom e sinti al fine di salvaguardarne l?identità etnica e culturale e facilitarne l?inserimento nella comunità regionale di riferimento.
Gli zingari, come osservato dal prof. G Castaldi dell?università Orientale di Napoli, ?costituiscono uno dei rari gruppi etnici che, proprio per le sue caratteristiche culturali, non ha mai reclamato la sovranità su un territorio, né ha mai fatto o minacciato di fare, collettivamente ricorso alla forza per difendere la propria causa?.
Porrajimos è termine Rom che possiamo tradurre come: divoramento. Forse pochi sanno che questa parola è l?equivalente dell?ebraico shoà.
La storiografia dello sterminio calcola che siano stati circa 500.000 gli zingari ?divorati? dalla follia nazista ed usati come cavie per orribili sperimentazioni parascientifiche e pratiche di sterilizzazione forzata.
C?è un debito di memoria e di attenzione verso il genocidio di questo popolo che neppure il processo di Norimberga contro i crimini nazisti ha concorso a ridurre, se è vero che nella sentenza di quello storico processo, un solo piccolo e superficiale capitolo è dedicato allo sterminio di sinti e rom. In realtà, la persecuzione nazista di questo popolo in Europa registra più di un precedente storico.
Basta ricordare che nel 1498 la Dieta di Augusta stabilì l?impunità per chiunque arrecasse danni a sinti e rom,?Wer zigeuner schadight, frewelt nicht?(chi danneggia gli zingari non commette reato), o che nel 1558 la Serenissima Repubblica di Venezia stabilì che chi consegnava alle autorità uno zingaro riceveva 10 ducati e che gli eventuali uccisori di zingari ?non abbiano a incorrere in alcuna pena?.
Il dopoguerra se ha segnato la fine delle persecuzioni, non ha certo posto fine alle discriminazioni nei confronti di sinti e rom.
Infatti, fino al 1961 non si è prodotto il riconoscimento dei risarcimenti per le persecuzioni razziali patite ed ancora nel 1994 il Parlamento Europeo invitava il Governo Tedesco ad avviare azioni risarcitorie nei loro confronti.
Fino al 1970, nella civilissima Svizzera bambini zingari sono stati sistematicamente sottratti alle loro famiglie ed istituzionalizzati o dati in adozione.
Oggi gli zingari sono stati riconosciuti dall?ONU, dove hanno un loro rappresentante, ed i loro diritti sono anche sanciti dalle risoluzioni nr. 463 del 1969 e nr. 12 del 1975 del Consiglio d?Europa di Strasburgo.
Appare opportuno segnalare che una sezione del rapporto del Commissario Europeo per i diritti Umani del giugno 2005 è dedicata alla comunità Rom in Italia.
In essa si fa riferimento alla legge ?sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche? del 1999 adottata in attuazione dell?art.6 della Costituzione ed al fatto che i Rom ? sono stati esclusi dai vantaggi di tale legge, per il fatto che questo gruppo non è legato ad un territorio determinato?.
La relazione sottolinea che non esiste ?uno status specifico per loro, nella legislazione italiana? e stigmatizza l?assenza di una politica globale che tenga conto dei problemi di questa comunità.
Una comunità composta da circa 120.000 persone, concentrate essenzialmente nel centro e nel sud del paese. Alcune stime individuano tra i 60.000 ed i 90.000 Rom italiani e tra i 45.000 ed i 70.000 Stranieri ( nati al di fuori dell?Italia o in Italia da genitori non italiani ed originari prevalentemente dei Balcani).
Il Commissario Europeo, sulla scorta di tali elementi mette a nudo il pregiudizio corrente che equipara zingari a stranieri, mentre grossa parte di tale comunità risulta essere italiana.
Tra i Rom Italiani, circa 40.000 sono sedentarizzati, mentre la parte restante ha una vita nomade. E? appena il caso di segnalare che un ricorso collettivo relativo all?accesso all?allogio per i Rom in Italia, è stato recentemente dichiarato ricevibile dal Comitato Europeo dei diritti sociali (Caso nr.27/2004, dichiarato ricevibile il 6.12.2004).
Alla luce di quanto premesso, la presente iniziativa legislativa si propone, nell?ambito della competenza regionale, di stabilire norme certe per la salvaguardia della identità dei popoli nomadi,
di favorire la comunicazione tra culture diverse, garantire il diritto al nomadismo, alla sosta ed alla stanzialità agevolando la fruizione e l?accesso ai servizi socio- sanitari, educativi e culturali.
La conclusione di questa breve relazione introduttiva è preferibile affidarla alle parole dello scrittore tedesco, premio nobel per la letteratura, Gunther Grass:
?Quando Heinrich Boll fu sepolto c?era un?orchestrina di zingari che conduceva i portatori della sua bara. Era stato un suo desiderio. Lasciate che un milione di Rom e Sinti vivano tra noi. Ne abbiamo bisogno. Potrebbero aiutarci a scompigliare un po? del nostro ordine rigido. Potrebbero insegnarci quanto prive di significato siano le frontiere; incuranti dei confini i Rom e i Sinti sono di casa in tutta Europa. Sono ciò che noi proclamiamo di voler essere:cittadini d?Europa.
Forse ci servono proprio coloro che temiamo tanto?.
——-ARTICOLI DI LEGGE——-
Articolo 1
Tutela delle minoranze nomadi
1. La Regione Campania, con la presente legge, nell?ambito delle attività di tutela delle minoranze etniche, detta norme finalizzate alla salvaguardia dell?identità etnica e culturale delle minoranze nomadi al fine di agevolare la loro progressiva integrazione nella comunità regionale.
2. La Regione Campania riconosce parimenti alle minoranze nomadi sia il diritto al nomadismo che alla stanzialità, proponendosi di rispettare e garantire le libere scelte derivanti da queste due possibili opzioni.
3. Ai fini della presente legge il termine nomade si intende comprensivo di tutti i gruppi Rom e Sinti comunemente denominati ?zingari?.
Articolo 2
Destinatari degli interventi
1. Per assicurare alle minoranze nomadi l?esercizio del diritto al nomadismo ed alla stanzialità all?interno del proprio territorio, la Regione eroga finanziamenti finalizzati all?attuazione della presente legge.
2. Destinatari di detti finanziamenti sono i comuni singoli o associati, gli organismi di gestione permanente di interventi e servizi sociali da essi individuati, le comunità montane, in relazione agli interventi da realizzare nei territori di competenza, gli enti, le associazioni, gli organismi pubblici e privati operanti con il pieno coinvolgimento delle comunità nomadi, per l?attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa, attuazione del diritto allo studio e valorizzazione di attività lavorative tipiche di carattere artigianale.
Articolo 3
Aree attrezzate per la residenza
1. I comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per le famiglie nomadi che già risiedono o intendono stabilirsi nel proprio territorio.
2. Le aree attrezzate per la residenza, non inferiori a 2000 metri quadri, comprendono un numero massimo di sedici piazzole di superficie utile minima per nucleo familiare di 120 metri quadri. Dette aree sono dotate delle seguenti attrezzature base:
a) due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
b) illuminazione collegata alla rete pubblica;
c) predisposizione per allacciamento elettrico ad uso privato per abitazioni mobili;
d) struttura coperta polivalente;
e) contenitori per i rifiuti solidi urbani, idoneamente collocati per il prelievo operato dal servizio pubblico;
f) area giochi attrezzata per i bambini.
3. L?ubicazione delle aree attrezzate è prevista evitando emarginazione dal contesto urbano e tale da facilitare l?accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei residenti alla vita sociale.
4. Le aree attrezzate e la capacità ricettiva residenziale sono definite nel piano regolatore generale comunale.
5. I comuni, sul cui territorio sono già presenti aree di sosta attrezzate per le minoranze nomadi, possono presentare domanda alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla presente legge e finalizzati all?adeguamento delle stesse agli standard individuati dal presente articolo;
6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani di zona per l?edilizia economica popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.167. In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In tale eventualità, la capacità insediativa residenziale di dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo del comune.
Articolo 4
Regolamentazione per il funzionamento delle aree attrezzate
1. Il coordinamento, la gestione e la manutenzione di dette aree, sono attuati in base a specifici regolamenti comunali, redatti con il coinvolgimento degli utenti e delle loro associazioni di rappresentanza. Tali regolamenti altresì prevedono forme di autogestione delle aree attrezzate, le modalità di registrazione dei nomadi che intendono fissare la propria dimora in esse e le modalità del concorso degli utenti alle spese di funzionamento e di consumo energetico.
2. I contributi versati per le spese di funzionamento sono utilizzati per la gestione e manutenzione ordinaria delle aree medesime.
3. L?azienda sanitaria lodale – ASL -, competente per territorio, garantisce regolare assistenza sanitaria nonché attiva idonee misure di medicina preventiva ed interventi di educazione igienico sanitaria.
4. Le indicazioni ed i regolamenti affissi all?interno delle aree sono redatti anche in lingua romanes e/o nelle lingue parlate dai gruppi presenti.
Articolo 5
Abitazioni stabili
1. Al fine di favorire l?accesso alla casa da parte di famiglie nomadi che intendono scegliere la vita sedentaria, i comuni singoli o associati e le comunità montane adottano le idonee iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare in base alla legislazione vigente ed alle misure e interventi previsti dal Fondo sociale europeo, come previsto dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d?Europa.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall?entrata in vigore della presente legge definisce, con propria delibera, le modalità con cui rendere effettivo l?accesso alla casa dei nomadi che optano per la stanzialità.
Articolo 6
Aree di transito
1. Le aree di transito sono realizzate dai comuni capoluogo di provincia e dai comuni interessati. Esse sono costituite da un massimo di 10 piazzole, dotate di servizi tecnologici essenziali e classificate come?zona per attrezzature speciali ad uso pubblico?.
2. La permanenza nell?area di transito non può di norma superare le quarantotto ore fatti salvi i casi di ricovero ospedaliero di un membro della famiglia o accertate ragioni di forza maggiore.
3. Le modalità di funzionamento di queste aree sono stabilite dagli specifici regolamenti comunali.
Articolo 7
Formazione professionale e diritto allo studio
1. I comuni singoli e associati e le comunità montane, autonomamente e in attuazione della programmazione regionale, favoriscono, per il tramite dei propri servizi sociali, l?accesso e la frequenza dei bambini nomadi al sistema scolastico ed agevolano l?istruzione permanente degli adulti.
2. Gli stessi enti locali e gli enti gestori di attività regionali di formazione promuovono iniziative di formazione, aventi per contenuto sia forme di lavoro e di artigianato tipiche delle minoranze nomadi che nuove attività in linea con le attitudini delle stesse.
Articolo 8
Interscambio culturale
1. La Regione al fine di preservare il patrimonio culturale delle minoranze nomadi, promuove e
sostiene, nell?ambito della propria programmazione di settore, azioni e progetti tesi a:
a) conservarne la lingua, la storia i costumi e le tradizioni;
b) sostenere l?artigianato ed il commercio di prodotti tipici delle culture nomadi;
c) salvaguardare e far conoscere le loro manifestazioni tra-dizionali.
Articolo 9
Comitato regionale per la tutela delle popolazioni nomadi
1. E? istituito il comitato consultivo regionale per le attività a sostegno delle minoranze nomadi. Esso risulta così composto:
a) tre membri designati dall?associazione nazionale comuni italiani -ANCI – individuati tra i comuni della Regione in cui la con-centrazione di minoranze nomadi assume particolare rilevanza;
b) due membri designati dall?unione delle province d?Italia ? UPI – , in rappresentanza delle Province della Regione;
c) cinque membri designati dalle sezioni provinciali dell?opera nomadi, dei quali tre nomadi.
2. Il comitato è presieduto dall?assessore alle politiche sociali, cui compete l?onere della relazione annuale al Consiglio sullo stato di attuazione della presente legge.
3. Il comitato esprime pareri consultivi e di orientamento sugli atti amministrativi rilevantii, adottati in attuazione della presente legge, in particolare, sul piano triennale per la localizzazione delle aree assegnate alle minoranze nomadi della Campania.
Articolo 10
Piano triennale
1. La Giunta regionale sulla base delle istanze presentate dai comuni singoli o associati, propone al Consiglio il piano triennale per la localizzazione delle aree assegnate alle minoranze nomadi, propedeutico alla erogazione dei contributi.
2. Detti contributi, secondo i criteri stabiliti dal piano, sono concessi:
a) per l?acquisto delle aree nell?ordine del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per l?infrastrutturazione delle stesse fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) per la gestione fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Articolo 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall?applicazione della presente legge si fa fronte con l?istituzione di apposito capitolo di bilancio denominato: ?Interventi a sostegno delle minoranze nomadi?.
Articolo 12
Dichiarazione d?urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
_________Regione Campania_________ VIII LEGISLATURA___
Proposta di Legge Regionale n.171
?INTERVENTI A FAVORE DEI POPOLI ROM, SINTI E CAMMI-NANTI?
ad iniziativa dei Consiglieri regionali del PRC:
Antonella Cammardella, Vito Nocera, Gerardo Rosania.
Registro Generale n. 171
Premessa
La proposta di una legge regionale specifica per il popolo rom, sinti e camminante nasce dall’esigenza sempre più avvertita da più parti di uno strumento condiviso di pianificazione degli interventi per l’accoglienza e l’integrazione nella società campana di questa minoranza da sempre oppressa e perseguitata per motivi razziali e ancora non riconosciuta giuridicamente dallo stato italiano, contrariamente a quanto espresso e raccomandato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa (in particolare, la Convenzione quadro sulle minoranze nazionali del 1995, la raccomandazione n. 1557 del 2002 e la risoluzione del 28 aprile 2005). Le difficilissime condizioni socio-abitative dei Rom oggi in Campania e in Italia, dovute alla ghettizzazione, alla margi-nalizzazione sociale e alla discriminazione sono da ascrivere senza dubbio anche alla mancanza di una seria politica di accoglienza, che potrebbe contribuire a prevenire la devianza sociale e l’isolamento e anzi a favorire l’inclusione e l’integrazione abitativa, lavorativa, scolastica, socio-sanitaria e culturale. Gli interventi messi in campo attualmente dalle istituzioni, unicamente affidati a logiche di tipo estemporaneo e per lo più legate a situazioni emergenziali, non producono infatti ricadute positive di tipo strutturale, ma spesso comportano, invece, un consistente dispendio di risorse. La presente legge contribuirebbe appunto a evitare questo tipo di inconveniente, attraverso una programmazione concordata, a livello istituzionale e di società civile, degli interventi.
Art. 1
(Finalità e definizione)
1. La presente legge detta norme per la salvaguardia e lo sviluppo dell’identità e della cultura dei popoli rom, sinti e camminanti al fine di favorirne la relazione e la libera inclusione sociale, di garantire il diritto al nomadismo, al libero esercizio del culto, alla sosta e alla stanzialità all’interno del territorio regionale, nonché di garantire l’accesso e la fruizione dei servizi socio-sanitari, scolastici educativi e culturali.
2. La Regione promuove, nell’ambito della programmazione regionale, idonee iniziative di orientamento, di formazione professionale e di aiuto all’occupazione, nonché azioni sul piano educativo e culturale volte alla conservazione e alla tutela sia della lingua che delle tradizione dei popoli rom, sinti e camminanti. Promuove altresì ogni azione utile svolta da parte di soggetti, enti pubblici e privati e formazioni sociali, di assistenza e di volontariato finalizzata alla garanzia e al raggiungimento degli obiettivi di cui al co. 1 del presente articolo.
3. Ai fini della presente legge per popoli rom sono intesi tutti i gruppi comunemente denominati “nomadi” e comprendenti i rom propriamente detti, i sinti e i camminanti, sia italiani che stranieri.
Art. 2
(interventi per la residenza e l’inserimento abitativo)
1. Gli interventi per la residenza e l’inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono: a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati negli artt. 3 e 4; b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall’art. 5; c) l’utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40 “Disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; d) il sostegno e la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da gruppi rom, sinti e camminanti; e) la realizzazione di spazi di servizio per attività lavorative di carattere artigianale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate.
Art. 3
(Aree attrezzate per la residenza)
1. Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad accogliere le famiglie rom, sinti e camminanti che preferibilmente già risiedono sul territorio comunale. Le aree attrezzate sono destinate essenzialmente ad accogliere famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinità o di mutualità.
2. Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e localizzate secondo i seguenti criteri: a) rispondenza ad una capacità ricettiva preferibilmente non superiore alle cento persone; b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici, al fine di contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere; c) la localizzazione deve garantire l’inserimento in contesti di vita attiva dotati degli elementi essenziali per rendere l’esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e interrelata con il tessuto sociale circostante, con l’organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e con la rete degli istituti scolastici.
3. Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie destinatarie, del loro stile di vita, delle risorse disponibili, del contesto urbano, possono essere composte da strutture abitative integrate in uno spazio comune o da attrezzature fisse di servizio a roulotte, case mobili e strutture prefabbricate.
4. Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le indicazioni ed i requisiti previsti dall’art. 4.
5. Le aree attrezzate per la residenza sono individuate nel piano urbanistico comunale e possono essere classificate, a seconda del prevalente carattere, come residenziali B oppure C, ovvero come zona F, ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n.1444. I criteri per l’individuazione e la progettazione delle aree attrezzate vanno disciplinati con apposito regolamento comunale.
6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani di zona per l’edilizia economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare”. In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree é ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale.
7. Eventuali aree confiscate alla criminalità organizzata possono essere destinate alla creazione di aree attrezzate per i popoli rom, sinti e camminanti, previa concertazione con gli Uffici tecnici della Regione e degli Enti locali predisposti e secondo la vigente normativa regionale e nazionale.
Art. 4
(Requisiti delle aree attrezzate per la residenza)
1. Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicità e salubrità, sono di volta in volta fissati dal Comune e recepite nel progetto di insediamento, predisposto in base ad una attenta analisi socio-abitativa del gruppo destinatario e con la sua attiva partecipazione ed in base a criteri di integrazione urbana e ambientale. Va tenuto conto dei criteri di compatibilità culturale, ambientale e sociale tra i vari gruppi e sottogruppi della comunità di riferimento (Rom slavi o rumeni, gruppi musulmani, ortodossi o di altra identità).
2. In rapporto alle diverse situazioni, l’area attrezzata per la residenza può consistere: a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi consistente in un blocco di cucina-soggiorno e servizi igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili; b) nella realizzazione di un’unità abitativa minima, camera, cucina-soggiorno, servizi igienici, spazio di pertinenza, integrata in uno spazio comune, aggregate ad altre o autonoma.
3. E’ prevedibile in progetto l’ulteriore sviluppo del nucleo di servizi o l’ampliamento dell’unità abitativa, anche con risorse proprie dei gruppi familiari e attraverso procedure di partecipazione in fase di progettazione, costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.
4. Nell’organizzazione e progettazione delle aree è promossa la partecipazione dei gruppi rom, sinti o camminanti destinatari degli interventi e degli enti e delle associazioni che li rappresentano.
5. Per le aree attrezzate e le unità abitative o di servizio ai sensi della presente legge al fine di decongestionare gli insediamenti esistenti e di superare le condizioni di grave precarietà abitativa esistenti possono essere applicati i criteri di cui all’art. 40 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” in materia di alloggio sociale e sue successive integrazioni e modificazioni.
Art. 5
(Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati)
1. Il recupero ad uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio pubblico e privato e prevede: a) forme di recupero leggero a costi adeguati ai benefici raggiunti; b) vincolo di utilizzo sociale dell’immobile per un tempo adeguato all’investimento effettuato.
2. Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai sensi del presente articolo sono fissate secondo quanto previsto dall’art 4, co. 2.
3. Eventuali edifici confiscati alla criminalità organizzata possono essere destinati alla creazione di centri di accoglienza per i popoli rom, sinti e camminanti, previa concertazione con gli Uffici tecnici della Regione e degli Enti locali predisposti e secondo la vigente normativa regionale e nazionale.
Art. 6
(Requisiti delle aree attrezzate a sosta breve)
1. Nei Comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie rom, sinti e camminanti e indicati dagli atti della programmazione regionale, devono essere predisposte aree per la sosta breve.
2. L’area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti ed essere possibilmente ombreggiata.
3. Le caratteristiche tecniche e urbanistiche delle aree attrezzate per la sosta breve sono determinate ai sensi del co.2 con deliberazione della Giunta Regionale.
4. La regolamentazione delle modalità e dei tempi della sosta nelle suddette aree sono definite dal Comune che provvede anche al funzionamento e alla manutenzione costante delle stesse.
Art. 7
(Organizzazione e gestione delle aree residenziali)
1. I Comuni con proprio regolamento disciplinano: a) le condizioni per l’ammissione e per la permanenza nell’area; b) le modalità di utilizzo dell’area; c) le modalità di utilizzo dei servizi presenti.
2. Il regolamento di cui al co.1 individua altresì le tipologie delle attività lavorative che possono essere svolte nelle aree e le modalità per la loro autorizzazione. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la gestione dell’area medesima con la presenza dei rappresentanti dei gruppi rom, sinti e camminanti presenti o di associazioni o enti che li rappresentino.
3. I Comuni, tramite personale socio-sanitario nel cui territorio è ubicata l’area residenziale o di sosta, provvedono ad un censimento socio-sanitario dal quale risultino tutte le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, a consentire l’inserimento sociale e scolastico dei minori e l’inserimento sociale e lavorativo degli adulti.
Art. 8
(Attività formative e lavorative)
1. I Comuni e le Comunità Montane autonomamente e in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all’utenza dei rom, dei sinti e dei camminanti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all’occupazione.
Art. 9
(Assistenza sanitaria)
1. Ai componenti dei gruppi rom, sinti e camminanti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla ASL competente per territorio e quelle assistenziali dal Comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.
2. L’ASL provvede a rilasciare il documento per l’assistenza sanitaria seconda la normativa statale e regionale vigente.
3. Ai rom, sinti e camminanti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrano, le disposizioni di cui all’art. 43, co. 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 10
(Scolarizzazione e istruzione)
1. Allo scopo di promuovere l’assolvimento dell’obbligo scolastico secondo le vigenti norme da parte dei rom, sinti e camminanti in età scolare: a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a verificare che l’obbligo scolastico sia regolarmente assolto e si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l’istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza dei minori a scuola; b) i Comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle ASL, ed eventualmente anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom, sinti e camminanti in età scolare nelle classi, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno anche comprensivi di azioni mirate all’integrazione e al successo scolastico, funzionali alla scolarizzazione e promozione linguistica.
Art. 11
(Educazione permanente e interscambio culturale)
1. Al fine di preservare il patrimonio culturale dei popoli rom, sinti e camminanti possono essere attivati nell’ambito delle politiche sociali progetti finalizzati a: a) conservare, promuovere e divulgare la lingua, la storia, i costumi dei popoli rom, sinti e camminanti, anche attraverso l’istituzione di corsi in lingua “romanés”, la riorganizzazione dei curricola e delle attività scolastiche in un’ottica interculturale, iniziative culturali e artistiche in ambito sia scolastico, che extra-scolastico; b) salvaguardare, promuovere e divulgare le manifestazioni tradizionali, come le feste, i concerti, le fiere; c) promuovere opportune progettualità di mediazione linguistico – culturale, che possano favorire l’interscambio, la comprensione reciproca e la partecipazione tra la comunità ospite e quella ospitata, a vari livelli.
2. Al fine di promuovere adeguatamente la cultura e i mestieri tradizionali dei popoli rom, sinti e camminanti e anche di creare occasioni di inserimento lavorativo, i Comuni individuano, di concerto con le comunità, le associazioni e gli enti che le rappresentano, aree pubbliche da destinare alla creazione di mercati per la commercializzazione di prodotti artigianali e/o riciclati e di altro tipo.
Art. 12
(Contributi ai Comuni)
1. I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta Regionale le domande per la realizzazione delle aree attrezzate alla sosta breve, delle aree residenziali e/o del recupero abitativo di edifici.
2. Alle domande devono essere allegati: i progetti delle aree attrezzate alla sosta breve, delle aree residenziali e/o del recupero abitativo di edifici le relative relazioni tecniche e i preventivi di spesa.
3. I Comuni, entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano di cui al successivo art. 13, devono presentare il progetto esecutivo delle opere.
Art. 13
(Piano annuale)
1. L’Assessore Regionale competente istituisce un’apposita Consulta per i nuovi insediamenti rom, sinti e camminanti, con compiti consultivi e di proposta, con rappresentanti delle province e della Regione, delle comunità, delle associazioni e degli enti che le rappresentano.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approva il Piano annuale di Accoglienza per i popoli rom, sinti e camminanti, entro sessanta giorni dal termine indicato dal primo comma del precedente art. 12, ai fini della ripartizione dei contributi per la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate alla sosta breve, delle aree residenziali e del recupero abitativo di edifici, previo parere della competente commissione consiliare, da rilasciarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta, salvo interruzione per eventuale richiesta, formulata a maggioranza dalla Commissione competente, di acquisire il parere della Commissione, che, in questo caso, è tenuta a rilasciare il parere nel termine di quindici giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine potrà prescindersi dall’acquisizione del parere, che qualora rilasciato, dovrà essere tenuto in massima considerazione da parte della Giunta.
3. L’erogazione dei contributi è disposta: a) per l’acquisto delle aree fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile; b) per la realizzazione di aree attrezzate alla sosta breve, aree residenziali e recupero abitativo di edifici fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile; c) per la gestione, secondo i criteri stabiliti dal Piano, fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della restante legge si fa fronte con l’istituzione di apposito capitolo di bilancio denominato “Interventi a favore dei popoli rom, sinti e camminanti”.
Art. 15
(Norma finale)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Riferimenti: Proposte di integrazione alla legge sui Rom